Il giorno 28 novembre 2022 è stata pubblicata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica la consultazione pubblica relativa alla regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell’energia (Comunità energetiche e sistemi di autoconsumo – impianti di potenza fino a 1MW).

Lo schema di decreto si occupa di individuare i criteri e le modalità di concessione di incentivi volti a promuovere la realizzazione di impianti inseriti in comunità energetiche, sistemi di autoconsumo collettivo e sistemi di autoconsumo individuale.

La consultazione contiene al suo interno gli elementi principali della misura; il termine, per i soggetti interessati, per l’invio delle proprie osservazioni è il 12 dicembre 2022.

Caratteristiche degli impianti ammessi all’incentivo:

  1. Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza: autoconsumo a distanza di energia elettrica rinnovabile da parte di un singolo cliente finale;
  2. Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili: realizzati da gruppi di auto consumatori che agiscono collettivamente;
  3. Comunità energetiche rinnovabili.

È previsto il possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • potenza nominale massima singolo impianto non superiore 1MW;
  • i lavori di realizzazione degli impianti devono essere avviati dopo la data del decreto;
  • le configurazioni sono realizzate nel rispetto delle condizioni previste dagli 30,31 dl. n. 199, 2021;
  • gli impianti di produzione e i punti di prelievo sono connessi alla rete tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla cabina primaria;
  • gli impianti posseggono i requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH);
  • inclusi anche i potenziamenti di impianti esistenti, fermo restando che gli incentivi si applicano limitatamente alla nuova parte di impianto.

 

Modalità di accesso agli incentivi:

  1. Le risorse saranno assegnate senza il ricorso a procedure competitive, mediante l’accesso diretto agli incentivi nel periodo 2023-2027.
  2. Secondo una logica di massima semplificazione, non si richiede la presentazione preliminare di progetti.
  3. Si ipotizza di prevedere un contingente complessivo sull’intero periodo posto pari a 5 GW, al raggiungimento del quale il decreto non sarebbe più applicabile.
  4. Possibile chiedere al GSE, su base volontaria, una verifica preliminare di ammissibilità dei progetti alle disposizioni del decreto.
  5. Entro novanta giorni dalla richiesta, il GSE, se ricorrono le condizioni, rilascia un parere preliminare positivo per l’ammissibilità del progetto, oppure suggerisce le prescrizioni da seguire per rendere ammissibile la domanda.
  6. Il diritto di accesso agli incentivi sarebbe valutato dal GSE sulla base della documentazione presentata con l’istanza definitiva.

Caratteristiche dell’incentivo:

 

  1. Agli impianti inseriti nelle configurazioni che rispettano i requisiti di ammissibilità è riconosciuta una tariffa premio, indipendente dalla tecnologia utilizzata e dalla taglia di potenza.
  2. Per impianti fotovoltaici la tariffa verrebbe corretta per tenere conto dei diversi livelli di insolazione.
  3. L’incentivo tariffario è riconosciuto per un periodo di 20 anni.
  4. Nel caso in cui la quota di energia condivisa fosse pari o superiore al 70% dell’energia prodotta, la quota residua di energia può essere liberamente venduta dal produttore.
  5. Nel caso, invece, in cui la quota di energia condivisa fosse inferiore al limite del 70%, sull’energia elettrica eccedentaria venduta sarebbe previsto un tetto di prezzo pari a 80 €/MWh.

Per maggiori informazioni, consultare il seguente link: https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/consultazione_pubblica_DM_energia.pdf